Descrizione
Gli assegnatari di alloggi destinati a servizio abitativo pubblico possono, solo dopo avere ottenuto l'autorizzazione dall'Ente gestore, ospitare temporaneamente (Regolamento regionale 20/05/2014, n. 3, art. 6):
- persone che non fanno parte del nucleo familiare assegnatario per un periodo non superiore a sei mesi
- persone legate all’assegnatario da vincolo di parentela per esigenze di assistenza sanitaria certificata da strutture pubbliche.
I soggetti ospitati temporaneamente o i soggetti conviventi per motivi di lavoro non acquisiscono il diritto al subentro nell’assegnazione, né sono presi in considerazione ai fini della determinazione del canone locativo.
L’ospitalità temporanea non deve determinare il sovraffollamento dell'alloggio.
L' ospitalità per esigenze di assistenza sanitaria viene verificata con periodicità annuale dall’Ente, che dispone la revoca dell’autorizzazione al venir meno delle cause che l’hanno generata.
Per presentare la domanda di ospitalità temporanea utilizza la modulistica unificata di ERAP Marche.